Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- Sono soggetti alla disciplina del Fis i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del Dl n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 dello stesso decreto legislativo.
- Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Questa condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.