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Figlio maggiorenne “convivente” e mantenimento a carico dei genitori: quali i limiti?

Data di pubblicazione: 14 Settembre 2020

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 17183 del 14 agosto 2020 fornisce delinea nuovamente i limiti entro i quali un figlio maggiorenne “convivente” con i geniitori può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.

In particolare, precisa la Corte, una volta ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne si deve adoperare per rendersi autonomo economicamente. Deve quindi impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.

Alla luce del principio di autoresponsabilità, chiarisce ancora la Cassazione, il figlio maggiorenne “non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali”.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it

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