Con la Risposta n. 570 del 30 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, limitatamente alle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007, i soggetti indicati nell’articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 (arbitri, funzionari e pubblici ufficiali), non hanno l’obbligo di inviare le predette fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi. La regolarizzazione, infatti, avviene attraverso procedure automatizzate.
Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, precisa l’Agenzia, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del citato articolo 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.