A seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfetario, disposta dal Dl n. 36/2022, con il Provvedimento del 17 ottobre l’Agenzia delle Entrate modifica il provvedimento del 5 novembre 2018 e adegua le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari ha aperto la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.
Dunque, dal 17 ottobre, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari che non presentano la dichiarazione annuale Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.