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Fatturazione elettronica: aggiornate le FAQ al 15 ottobre 2020

Data di pubblicazione: 20 Ottobre 2020

L’Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2020, ha aggiornato alcune delle FAQ in tema di Fatturazione elettronica.

In particolare, con riferimento alle modifiche introdotte dal Provvedimento n. 311557 dell’Agenzia Entrate del 23/09/2020, che prevedono che l’adesione al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" possa esser fatta fino al 28 febbraio 2021 e non più fino al 30 settembre 2020, l’Agenzia ha aggiornato le FAQ n. 55 e quelle dalla n. 143 alla n. 147.

Nella prima viene chiarito che, nel caso in cui il consumatore finale chieda la fattura, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Non è, infatti, obbligato a ricevere la fattura elettronicamente.
Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Nella risposta viene ricordato inoltre che:

l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche e, per recepire le indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è stato previsto che il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” fosse reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di una espressa adesione al servizio, che può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio), nella stessa area riservata dove accede alla sua dichiarazione precompilata.
I consumatori che aderiranno all’accordo entro il 28 febbraio 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.
Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.
Ovviamente sarà possibile aderire anche dopo il 28 febbraio 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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