La cointestazione del conto corrente, a firma congiunta, aperto da ex coniugi al fine di garantire la sicurezza economica dei figli, in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di donazione.
L’apertura del conto corrente cointestato, infatti, rappresenta per gli ex coniugi uno strumento pratico, utile ai fini della raccolta e della gestione dei proventi a vantaggio familiare, nella fattispecie, ad esclusivo favore dei figli.
Questo, in sintesi, il contenuto della Risposta n. 205 del 9 luglio 2020.