L’articolo 1, comma 1103, della L. 178/2020, prevede una revisione significativa della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d.“Esterometro”), disciplinata dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il suddetto comma stabilisce, quindi, che con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi in formato XML, utilizzando, come unico canale telematico, il Sistema di Interscambio (di seguito anche SDI).
Tale disposizione sembrerebbe essere indirizzata ad agevolare e, sicuramente, semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA, i quali dovranno utilizzare solo ed esclusivamente lo SDI, sia per le operazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che per inviare i dati relativi alle operazioni con l’estero.
Infatti, ricordiamo che tale modalità, ovvero quella di emissione della fattura in formato XML e trasmissione della stessa al Sistema di Interscambio, è già prevista a decorrere dall’1.1.2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti stabiliti in Italia, ove soggette a fatturazione. Inoltre, nello stesso anno, al fine di dare evidenza all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto l’introduzione di un nuovo adempimento fiscale, ovvero il cosiddetto “Esterometro“. Per tale adempimento, confermato sia per il 2020 che per il 2021, la Legge di Bilancio 2021, come anticipato, ha previsto una revisione a decorrere dal 2022.
In particolare, si prevede che a partire dal 2022:
– I dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini previsti per l’emissione delle fatture (quindi, se fattura immediata, entro 12 giorni dal momento in cui l’operazione è effettuata, oppure, se fattura differita, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui l’operazione è effettuata);
– I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui è stato ricevuto il documento attestante l’operazione o in cui essa è stata effettuata.
A tal riguardo, sembrerebbe più corretto, pertanto, parlare di una diversa modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e non di una sua completa abolizione, che assume le vesti della fattura elettronica.
I nuovi termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, pertanto, essendo conformi a quelli di emissione delle fatture previste dall’art. 21 del d.P.R. 633/72, consentono all’Agenzia delle Entrate di predisporre la precompilazione dei registri IVA e della dichiarazione annuale IVA. Ad oggi, invece, tale situazione sarebbe più difficile, considerando che fino al 2021 tale comunicazione resta dovuta su base trimestrale.
È importante sottolineare che la revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è stata favorita probabilmente anche a seguito delle importanti novità relative al tracciato XML della fattura elettronica, facoltativo a partire dal 1° ottobre 2020 ed obbligatorio dal 1° gennaio 2021.
Già da ora, infatti, è possibile evitare la trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti qualora sia stata emessa fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, oppure qualora si sia proceduto ad integrare i documenti di acquisto ricevuti o ad emettere autofattura attraverso l’utilizzo di appositi nuovi codici indicati dalla stessa guida fornita dall’Agenzia delle Entrate:
- TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 d.P.R. 633/72.
L’utilizzo di tali codici via SDI risulta avere, quindi, sin da subito un’importanza rilevante, in quanto consente al cessionario/committente sia di evitare la trasmissione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere che avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati dall’Agenzia delle Entrate.
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.