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Esonero per assunzioni o trasformazioni a T.I. effettuate entro il 31-12-2020

Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2021

Messaggio INPS n. 832 del 25-02-2021.

Con il c.d. “Decreto Agosto” (D.L. 104/2020), il governo ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

L’importo dell’esonero fruibile è fino ad un massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

L’INPS, con il messaggio 832 del 25 febbraio 2021 ha integrato la possibilità di esporre in Uniemens come importo arretrato dell’incentivo anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

Autore: Dott. Francesco Confalonieri

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