La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178), al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ha introdotto l'esonero contributivo del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato eseguite nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
L'esonero è esteso a un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che procedano ad assunzioni in sedi o unità produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Con la Circolare n. 56 del 12 aprile l'Inps fornisce le prime indicazione in materia, illustrando presupposti e condizioni per l'accesso al beneficio e precisando che l'esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, incluso il settore agricolo.