Con Circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l’Inps fornisce indicazioni operative ai datori di lavoro per la gestione degli adempimenti relativi all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti.
Come previsto dall’articolo 1, comma 15, della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) l’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:
- nella misura del 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- nella misura del 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.