Con il Messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020 l’Inps fornisce i primi chiarimenti circa l’esonero contributivo previsto dall’articolo 222, comma 2, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
L’articolo 222, in particolare, prevede l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Il beneficio è stato introdotto per sostenere le aziende agricole nell’attuale fase di emergenza sanitaria Covid-19 e incoraggiarne la ripresa economica.