Con l’ordinanza 20841 del 30.09.2020 la Corte di Cassazione conferma l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 dell’8.10.2014.
Gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sull’art. 32, comma 1, numero n. 2, D.P.R. n. 600/73, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la predetta sentenza della Corte Costituzionale, anche se riguardanti anni di imposta precedenti alla pronuncia, purchè non ancora definitivi, devono essere rivisti.
La Suprema Corte ha enunciato tale principio e ribadito la retroattività della sentenza della Consulta che era intervenuta per dichiarare l’illegittimità della citata norma come modificata dall’art. 1 comma 402, lettera a), n. 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Alla luce di tale decisione sono dunque escluse dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente lavoratore autonomo.
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