La Legge sull’equo compenso è approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio scorso. Il provvedimento, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.”, entrerà in vigore il prossimo 20 maggio.
Per “equo compenso” si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della Legge n.247/2012;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del Dl n.1/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della Legge n. 4/2013, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge.
La Legge, in particolare, si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale, regolati da convenzioni con oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore:
- di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
- di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.