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Entro il 29 febbraio il conguaglio IMU 2023

Data di pubblicazione: 20 Febbraio 2024

Il comma 71, art. 1 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) chiarisce in merito all’esenzione IMU per immobili utilizzati per scopi non commerciali.

La norma, in particolare, prevede l’esenzione dall’Imposta municipale unica per gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto.
Gli immobili si intendono:

  • “posseduti”, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le suddette attività, con modalità non commerciali;
  • “utilizzati”, quando strumentali alle destinazioni sopra descritte, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. 

I successivi commi 72 e 73 della Legge di bilancio prevedono rispettivamente che:

  • limitatamente all’anno 2023, sono considerate tempestive, e dunque efficaci, le delibere comunali e di approvazione delle aliquote e delle tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nel portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 15 gennaio 2024
  • l’eventuale conguaglio, dovuto dal contribuente, tra l’imposta municipale propria (IMU) e quella versata entro il 18 dicembre 2023, dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie, ossia presentando apposita istanza all’Ente locale competente. 

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

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