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Enti ecclesiastici: quale criterio per l’individuazione del titolare effettivo?

Data di pubblicazione: 23 Novembre 2023

Tra i chiarimenti forniti lo scorso 20 novembre, contenuti nelle FAQ pubblicate dalla UIF ed elaborate insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Banca d’Italia, anche i criteri per l’individuazione del titolare effettivo degli enti ecclesiastici.

Nella risposta viene operata una distinzione tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della Legge n. 222/1985 e quelli non civilmente riconosciuti, ovvero:

  • gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente:
    • a) i fondatori, ove in vita;
    • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
  • per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

Fonte: https://www.bancaditalia.it

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