Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione Penale, nella sentenza n. 20053 del 23 maggio 2022, dove è tornata ad esprimersi in merito all'individuazione del momento consumativo del reato di emissione di false fatture.