Entro questa data i lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti o non iscritti in albi professionali, gli imprenditori, gli artigiani e commercianti, gli agenti e rappresentanti di commercio, le società di persone e soggetti equiparati, le società di capitali e enti commerciali, gli enti che non svolgono attività commerciali devono provvedere ai versamenti relativi alla prima rata pari al 50% dei tributi sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del Dl “Rilancio”.