In tema di elezione dei consigli dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’art. 9, comma 9 d.lgs. n. 139 del 2005 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore dell’avvicendamento nelle cariche rappresentative che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell’art. 3 l. n. 113 del 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione, se la precedente carica sia cessata prima di metà del mandato.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, nell’Ordinanza n. 38333 del 3 dicembre 2021.