Con l’ordinanza n. 13613 del 2 luglio 2020 la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha ribadito che il lavoratore non perde automaticamente il diritto a godere delle ferie annuali non retribuite.
Il datore di lavoro, infatti, non può sottrarsi all’obbligo di indennizzare il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie annuali non godute, se non dimostrando di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.