Dal prossimo 20 marzo operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali potranno accedere al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche senza necessità di preventiva adesione.
L’articolo 4-quinquies, comma 4, del DL n. 145/2023 ha infatti rivisto la disposizione secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest’ultimi, andando quindi ad eliminare la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità per l’Agenzia delle entrate di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con Provvedimento dell’8 marzo viene estesa la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
Viene inoltre previsto:
- che le fatture elettroniche siano disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
- che i “dati fattura”, come già avviene per gli operatori economici, siano messi a disposizione in consultazione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Con lo stesso Provvedimento l’Agenzia delle Entrate estente il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, anche gli enti non commerciali.