Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.
Il principio di diritto è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sez. II Penale, nella Sentenza n. 3724 del 2 febbraio 2022.