Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.
Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione II Penale, nella Sentenza n. 27107 del 22 giugno 2023.