Abstract:
Le Pro loco sono sicuramente una tipologia di enti associativi, molto diffusa in Italia, interessati a valutare quale sia il migliore loro inquadramento all'interno delle classificazioni previste dal Codice del terzo settore, il D.lgs. n. 117/2017.
Comprendere quali norme cambieranno o verranno abrogate fra quelle normalmente utilizzate nell'ambito della gestione di questi fondamentali organismi giuridici, rappresenta l'elemento essenziale per deciderne la classificazione futura. Il tempo a disposizione per affrontare il percorso valutativo e di approfondimento è ancora sufficiente, ma è consigliabile attivarsi fin da subito per non arrivare in prossimità della scadenza di fine anno, senza aver adeguatamente condiviso con la base associativa le scelte fondamentali per garantirsi un futuro ottimo.
Con la recente approvazione del Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 15 settembre 2020, n. 106 (pubblicato nella GU n. 261 del 21 ottobre 2020) che definisce le procedure di iscrizione e di funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo Settore, la riforma introdotta con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, si appresta ad entrare nella sua fase culminante. È necessario quindi focalizzare l'attenzione sulle singole tipologie di enti che possono essere interessati a questa riforma epocale. Oggi parliamo delle "pro loco".
Sappiamo che sono entità che promuovono, anche dal punto di vista turistico e culturale, il loro territorio di riferimento affiancando, in giro per l'Italia, enti pubblici, normalmente comuni, nello sviluppo di attività ed eventi talora supplendo alle carenze dell'intervento pubblico stesso.
Sono associazioni senza "scopo di lucro" e quando svolgono attività che hanno rilevanza commerciale, dal punto di vista fiscale, utilizzano le agevolazioni offerte dal regime forfetario che permette loro di quantificare il reddito applicando l'aliquota del 3% sui ricavi e di versare l'IVA, nei casi più consueti, detraendo il 50% di quella addebitata in fattura (ciò in base all'articolo 1 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, norma pensata originariamente per le associazioni sportive dilettantistiche e applicabile alle "associazioni senza scopo di lucro" fin dal 1992 ai sensi dell'articolo 9 bis del DL 30 dicembre 1991, n. 417 conv. con mod. dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66).
Una parte dei problemi, e delle opportunità, nasce qui: il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Codice del terzo settore (o CTS), norma fondamentale nell'attuazione della "riforma", abroga quest'ultima norma, oltre a numerose altre, rendendo impossibile l'utilizzo di quel regime forfetario alle associazioni che si collocheranno al di fuori del perimetro di quelli che stiamo imparando a chiamare ETS (Enti del Terzo Settore) e di fatto implicherà la perdita di praticamente tutte le agevolazioni fiscali alle quali queste sono abituate.
Nulla cambia invece per le associazioni sportive dilettantistiche, ma torniamo alle pro loco: dove possono inquadrarsi all'interno delle tipologie di enti previste dall'articolo 4 del CTS? Tendenzialmente le possibilità sono due: o fra le organizzazioni di volontariato (le ODV, regolate dagli articoli dal 32 al 35 del CTS) o fra le associazioni di promozione sociale (le APS, di cui agli articoli 35 e 36 del CTS). Le prime operano astrattamente verso l'esterno della loro struttura associativa, le seconde verso l'interno, rivolgendosi prevalentemente ai propri soci. Entrambe le forme giuridiche sono adatte alle pro loco e l'inquadramento come ODV o APS, con la successiva iscrizione al RUNTS (l'apposito registro unico nazionale del terzo settore), implica l'applicabilità delle specifiche norme fiscali di favore previste dagli articoli 84 (per le ODV), 85 (per le APS) e 86 (per entrambe) del CTS. L'ultimo articolo citato reintroduce sostanzialmente, migliorandole, le regole del regime forfetario sopra richiamato, gestito attualmente anche tramite l'intermediazione della SIAE, che verranno abrogate dal momento della piena efficacia del CTS, evento che si concretizzerà, presumibilmente, dal 1° gennaio 2022.
L'inquadramento quale associazione di promozione sociale, che può valutarsi quale soluzione ottimale per le pro loco, comporta tuttavia obblighi stringenti e regole da rispettare di tipo contabile e rendicontativo, il mancato rispetto delle quali può comportare rilevanti criticità.
Definito che una pro loco ha, sostanzialmente, la necessità, nonché forse l'opportunità, di qualificarsi fra gli enti del terzo settore secondo le regole del CTS, il percorso che la porta a qualificarsi come associazione di promozione sociale inizia ora ed è opportuno che gli organi direttivi approfondiscano il tema dell'evoluzione giuridica e valutino le variazioni statutarie da adottare per poter poi iscriversi al RUNTS, eventualmente adottando la strategia di iscriversi quale APS negli attuali registri esistenti godendo poi della possibilità di "trasmigrare", ai sensi dell'articolo 54 del CTS. nel RUNTS stesso.
Per le pro loco ci sono sicuramente ottime prospettive per il futuro, ma è necessario iniziare con le fasi di valutazione ed approfondimento necessarie e utili per formulare le scelte più opportune con riferimento ai singoli casi specifici.