Non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, nell’Ordinanza n. 22930 del 16 agosto 2021.