Con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l’Agenzia delle Entrate ricorda che le donazioni effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore rientrano tra gli oneri per i quali sono riconosciute, alternativamente, sia la detrazione d’imposta sia la deduzione dal reddito complessivo.
Per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali e ONG, in particolare, è possibile richiedere:
- o una detrazione del 30%, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
- o una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Questo tipo di donazioni sono inserite nella precomopilata tra gli oneri deducibili o detraibili a seconda del risultato più favorevole al contribuente, calcolato sulla base delle informazioni presenti nelle Certificazioni uniche pervenute all’Agenzia Entrate.
Qualora, però, il contribuente trovasse che nella propria dichiarazione precompilata la donazione sia stata inserita tra gli oneri deducibili e volesse inserirla, invece, tra quelli detraibili (o viceversa), può modificare la dichiarazione, spostando quindi l’importo inserito dall’Agenzia nel rigo degli oneri detraibili.