L’atto con cui un soggetto dona le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non può beneficiare del trattamento agevolativo di cui all’articolo 3, comma 4-ter del Tus (Dlgs n. 346/1990) sui trasferimenti societari a favore dei familiari, se quest’ultimi dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto già in possesso del 60% del capitale sociale della Società.
Tale atto, quindi, dovrà essere assoggettato all’ordinario trattamento ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 72 del 18 marzo 2024.