L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che, come previsto dal Regolamento (UE) 2020/1369, alle mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 sono attribuiti specifici codici Taric in base alle loro caratteristiche qualitative.
A partire dal 3 ottobre 2020, tali codici dovranno essere indicati nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica, in coerenza con quanto previsto nell’allegato 10 della Nomenclatura combinata e del database Taric.
Ai nuovi codici Taric, che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020, è associata una specifica unità supplementare (numero pezzi), che dovrà essere indicata nella relativa casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica.
Dal 1 gennaio 2020 i codici saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata in relazione ai prodotti in questione.