E’ l’art. 6 del Dl 73/2022 che, rivedendo nuovamente l’art. 5 del Dlgs 175/2014, prevede l’esclusione dai controlli formali anche in caso di invio di dichiarazioni immodificate trasmesse tramite un Caf o professionista.
In particolare, a partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2022, da presentare quindi dal prossimo anno:
- in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente o tramite CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta però fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
- in caso di presentazione della dichiarazione precompilata tramite Caf o professionista, con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il Caf o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.