L’Art. 26 del Dl n. 104/2023 (cosiddetto “Decreto Omnibus”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto scorso, prevede l’istituzione per l’anno 2023, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, di un’imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull’incremento dei margini di interesse.
L’imposta, in particolare, è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:
- l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
- l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
L’imposta straordinaria, che è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione dell’imposta e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.