La Legge di conversione del Dl Agricoltura (DL n. 63/2024) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio.
Tra le modifiche in materia di lavoro intervenute in sede di conversione è stato previsto che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione e il 31 dicembre 2024, il trattamento sostitutivo della retribuzione per le intemperie stagionali sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa per la metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento in questione saranno equiparati a periodi lavorativi e non conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno per i trattamenti sostitutivi.
La stessa previsione è stata adottata per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa nel periodo dal primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024, ove richieste relativamente ad interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.
A queste ultime, non si applica il contributo addizionale alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale previsto dalla normativa. I benefici saranno riconosciuti nei limiti di un importo complessivo di 13 milioni di euro.