Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una scheda informativa contenente tutte le risposte alle domande più frequenti in tema di diritto all’oblio oncologico, con l’obiettivo di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche.
L’oblio oncologico, definito dalla legge n. 193/2023, è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.
Nel documento pubblicato il Garante fornisce indicazioni anche ai datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.
Il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge in tema di oblio oncologico è affidato allo stesso Garante Privacy, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr.
Inoltre, la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di 10 anni, ridotti a 5 se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia.