La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 99, depositata il 4 giugno 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42?bis, comma 1, del Dl n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».
Un simile ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, chiarisce la Corte Costituzionale, oltre a risultare pienamente coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde anche all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori rispetto alle scelte concernenti la concreta definizione dell’indirizzo familiare. Tale autonomia, infatti, mal si concilia con la fissazione, da parte del legislatore, di rigide e non ragionevoli limitazioni all’ottenimento di benefici che dovrebbero essere diretti a sostenere la genitorialità e, quindi, a promuovere la formazione delle nuove famiglie.