Con la Circolare n. 6 del 5 ottobre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni per un corretto utilizzo da parte del personale ispettivo della diffida accertativa, la cui disciplina è stata recentemente modificata dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (introdotto dalla L. n. 120/2020), analizzando i profili di responsabilità che ricadono sull’utilizzatore in caso di esternalizzazione del rapporto di lavoro, come avviene nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera.
Nel documento l’INL evidenzia che tutta la nuova disciplina recata dall’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 riguarda esclusivamente le diffide accertative da notificare dopo la sua entrata in vigore. Per i provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s. (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 76/2020) troverà invece applicazione la previgente disciplina, anche in relazione alla eventuale presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004.