La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23549 del 27.10.2020 chiarisce quali siano le diverse modalità di notifica degli atti impositivi.
Nel caso in questione l’agente notificatore, dopo aver constatato l’irreperibilità del destinatario, aveva provveduto al deposito dell’atto presso il Comune, affiggendo all’albo l’avviso di deposito.
Secondo la Cassazione l’irreperibilità assoluta della società destinataria ha comportato la conseguente legittima applicazione della modalità di notificazione adottata ex art.60 lett.e) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, che non prevede l’invio della raccomandata informativa in quanto: « in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame» (Cass. sent n. 20425/07).
Quindi, nell’ipotesi in cui il messo notificatore non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, la notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020).
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