In caso di mancata ottemperanza, da parte di società editrice responsabile della pubblicazione di alcuni articoli diffamatori, all’ordine di pubblicare a sue spese la sentenza di condanna, il conseguente risarcimento del danno non può essere commisurato all’arricchimento da fatto illecito, ma va determinato attraverso criteri equitativi.
Fonte: CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza, 23-04-2020, n. 8137 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.