In relazione ai tributi “armonizzati”, il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’atto impositivo solo ove il contribuente prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e provi che dette ragioni non si rivelino puramente pretestuose.
Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania nella Sentenza n 3408 del 25 maggio 2023, relativamente al caso di un contribuente che non aveva dimostrato che, attraverso il contraddittorio, le determinazioni dell’Ufficio – in assenza di verifica fiscale presso i locali aziendali – sarebbero state diverse da quelle effettivamente assunte. Sulla base del principio sopra espresso i giudici campani, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio, hanno ritenuto le doglianze relative al difetto di contraddittorio prive di fondamento.