La norma non distingue tra fittizietà totale o parziale, per cui nella pronuncia di condanna del contribuente non è violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Legittima la condanna per dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false quando il corrispettivo indicato nel documento è sproporzionato rispetto alla prestazione erogata, tanto più se si tratta di una cartiera e l’emittente non possieda personale con competenze adeguate alla prestazione resa. Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la sentenza con cui l’imputato, accusato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di operazioni oggettivamente inesistenti, venga condannato per l’utilizzo di fatture relative ad operazioni solo parzialmente (oggettivamente) inesistenti in quanto l’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000 non distingue tra inesistenza totale o parziale.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 43778 del 30 ottobre 2023, ha rigettato il ricorso di un imputato.