Con Risposta n. 349 del 19 giugno l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l’istituto, non è possibile ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.
A nulla rileva la circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà del debitore, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera “opposizione verbale”, dal momento che l’ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell’attività di riscossione coattiva.