Con Comunicato Stampa n. 74 del 10 giugno il MEF ha reso note le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori, relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.