Con Risposta n. 30 del 7 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino che è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nel 2013, dove si è iscritto alla forma di previdenza obbligatoria presso l’Inps in tale anno, senza però aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare. Successivamente trasferitosi in Austria, ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, si è iscritto alla previdenza obbligatoria e ha aderito ad una forma di previdenza complementare. Dal 1° giugno 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo ad un fondo di previdenza complementare.
Relativamente al calcolo dell’extra deducibilità l’Agenzia ritiene che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all’estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, riconosciuto ai lavoratori di prima occupazione, va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all’Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del articolo 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, dunque, nel caso di specie, a partire dall’anno 2023.