L’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, nella previgente versione, stabiliva che: “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.”.
Dal punto di vista operativo, quindi, il cessionario e/o committente:
- nel caso in cui non avesse ricevuto fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione prevista ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo, presentando, previo pagamento dell’imposta, un documento dal quale risultino le indicazioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972;
- nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, invece, avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione, entro il trentesimo giorno successivo alla contabilizzazione del documento irregolare, presentando, previo pagamento dell’imposta, lo stesso documento di cui sopra.
L’omessa regolarizzazione entro i termini sopraindicati era punita con la sanzione amministrativa pari al 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
Il cessionario e/o committente doveva adempiere agli obblighi documentali mediante il Sistema di Interscambio, emettendo un’autofattura con tipologia “Tipo Documento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta.
Sulla base della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” n. 1.9 del 5 marzo 2024, nell’autofattura si doveva indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.
Inoltre, l’autofattura trasmessa dal cessionario doveva essere annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del modello F24 con cui è stata versata l’IVA (qualora dovuta).
Si precisa che, ai fini del perfezionamento della violazione, era necessario che siano spirati i termini per porre in essere la regolarizzazione (30 giorni decorrenti dallo spirare del quarto mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione nell’omessa fatturazione o 30 giorni dal giorno di registrazione della medesima nel caso di fatturazione irregolare). La violazione commessa dal cessionario poteva essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/1997.
Cosa cambia dal 1° settembre 2024?
Il Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, in attuazione della L. n. 111/2023.
Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Un’importante novità riguarda la riformulazione dell’articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/1997, relativo, appunto, all’obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario e/o committente, soggetto passivo IVA.
Sulla base della nuova versione del testo normativo, invece, il cessionario e/o committente:
- nel caso in cui non avesse ricevuto fattura, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa fattura, dovrà comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, ma dalla data in cui doveva essere emessa fattura;
- nel caso in cui avesse ricevuto una fattura irregolare, entro novanta giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate tramite gli strumenti messi a disposizione da quest’ultima. La norma, pertanto, non fa più riferimento alla data di registrazione della fattura, bensì alla data in cui la fattura irregolare è stata emessa.
L’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate è punita, a differenza della precedente, con la sanzione del 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
Il cessionario e/o committente, quindi, non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno dalla medesima individuate. È verosimile che l’abolizione dell’obbligo di pagare l’imposta faciliterà la collaborazione del cessionario e/o committente.
La nuova norma, in aggiunta, esclude espressamente che il cessionario e/o committente abbia l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente e/o prestatore riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile. Il cessionario e/o committente dovrà solo verificare che la fattura sia stata emessa nei termini di legge, verificare la regolarità formale della stessa e, quindi, la sussistenza degli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
Questa, quindi, risulta essere una delle novità previste dal decreto legislativo che rivede il sistema sanzionatorio tributario per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in quanto a decorrere dalla predetta data il cessionario e/o committente non è più chiamato a emettere autofattura “denuncia” con codice tipo documento “TD20” e a versare la relativa imposta.
Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.