È stato approvato nella notte del 27 ottobre il cosiddetto Decreto Ristori, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai DPCM di ottobre. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, senza limiti di fatturato, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia Entrate con riferimento ai contributi previsti dal Decreto Rilancio.
Prevista anche l’estensione del credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni.
Il Decreto attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In sintesi, le misure.
E’ previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati in allegato nel decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 18 ottobre 2020 e dal DPCM 24 ottobre 2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
SOGGETTI | DETERMINAZIONE dell’AMMONTARE | ACCREDITAMENTO |
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25del Decreto Rilancio | Come quota del contributo¹ già erogato ai sensi dell’art. 25 del Decreto Rilancio |
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente. Per chi aveva già presentato domanda, l’erogazione dovrebbe essere effettuata entro il 25 novembre. |
Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25del Decreto Rilancio | Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25, commi 4, 5 e 6 , del Decreto Rilancio | Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l’apposito modello. |
1.Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato al presente decreto. Rispetto alla precedente misura agevolativa, è stato infatti previsto un rafforzamento, distinto in base ai diversi settori economici. L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell’allegato 1 al decreto) agli importi minimi di:
- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Possono usufruire del nuovo contributo anche le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Vengono altresì stanziate ulteriori risorse a beneficio del fondo destinato – ai sensi degli articoli 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 – ad agenzie di viaggio e tour operator.
Sono stanziate ulteriori risorse anche per il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.
Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto dell’ultimo DPCM indicati nella tabella ATECO allegata al decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
Per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, indicate nella tabella in allegato al decreto, semprechè i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
E’ prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.
E’ prevista un’ulteriore indennità a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai precedenti Decreti; l’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
E’ prorogato al 30 novembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.