Sono 4 gli articoli del Decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) dedicati alle misure per sostenere il mondo dell’editoria:
- l’Art. 186 (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari)
per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, l’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 20202, n. 18 (cd DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta, già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L’Art. 186 del Decreto Rilancio introduce una modifica della suddetta disciplina che innalza, dal 30 al 50%, l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta.
Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020. - l’Art. 187 (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)
limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA può essere applicata, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%, al posto dell’80% previsto in via ordinaria. - l’Art. 188 (Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)
per l’anno 2020 è introdotto un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali. In particolare, alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2020.
Il bonus non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 2, commi 1 e 2, legge 198/2016, e Dlgs 70/2017). - l’Art. 189 (Bonus una tantum edicole)
alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.