L’Art. 90 del Decreto "Rilancio" ha previsto il riconoscimento per i mesi di aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, di un’indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese.
Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza).
Non spetta, inoltre:
- ai lavoratori domestici conviventi col datore di lavoro;
- ai titolari di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
- ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.