Nella Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate analizza le principali misure fiscali contenute nel Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto "Decreto Liquidità"), recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", e fornisce le risponde alle domande più frequenti relative ai temi toccati dal Decreto.
In tema di Processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato il documento chiarisce in merito alla possibilità, nelle controversie tributarie di valore fino a 3.000 euro, di consentire, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (art. 12, comma 2, Dl 31 dicembre 1992 n. 546), depositi o notifiche in modalità analogica.
L’art. 29 del DL 23 del 2020 introduce l’obbligo di notifica e deposito con modalità telematiche esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.
Non c’è alcun riferimento, invece, ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica per i quali vale quanto previsto dall’articolo 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario rappresenta una facoltà e non un obbligo.