Con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 l’agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020).
In particolare, i chiarimenti affrontano diverse tematiche tra cui le proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori e i versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.
Come noto l’articolo 63 del citato decreto ha previsto la corresponsione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che, durante l’emergenza sanitaria, non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza hanno dovuto recarsi presso la sede lavorativa.
La Circolare dell’Agenzia Entrate chiarisce che, per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, il documento precisa che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.