Con l’Ordinanza n. 17055 del 13.08.2020 la Corte di Cassazione ha posto la parola fine ad una vicenda relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava IVA del 1978 in relazione a prestazioni non fatturate.
Il ricorso riguarda una decisione della Commissione Tributaria Centrale, che il d.lgs. 545/1992 ha soppresso, ma mantenuta in funzione per i giudizi pendenti fino al 1º gennaio 1996 ed a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), suddivisa in 21 sezioni, con sede in tutti i capoluoghi di regione o provincia autonoma, alle quali sono stati riassegnati i procedimenti pendenti, favorevole all’Ufficio.
La società contribuente rimproverava alla Centrale di aver ritenuto utilizzabili nel processo tributario i documenti bancari acquisiti dalla GdF, con ciò violando l’art. 51, comma 2, n. 5 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, nella formulazione applicabile al momento della notifica dell’avviso eseguita nel 1981. La Corte di Cassazione pur ritenendo fondata tale censura ha ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di interesse processuale in mancanza di specifico motivo di censura in ordine alla valutazione probatoria della contabilità aziendale operata dalla Centrale, cioè in assenza di critica della principale ratio decidendi della sentenza.
Dopo 42 anni giustizia è stata fatta ma è lecito domandarsi se vi sia una concreta utilità.
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