L’articolo 12, commi 14 e 15, del Decreto "Ristori" (DL 137/2020), convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore delle aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale
In particolare la norma che prevede, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale e con esclusione del settore agricolo, la possibilità di beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020, sia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea in quanto rientrante nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
La misura è stata autorizzata dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.
L'Inps, nel Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021, fornisce istruzioni operative per la presentazione della domanda per l'ottenimento dell'esonero in argomento.