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Datori di lavoro che hanno sospeso/ridotto l’attività lavorativa per Covid-19: precisazioni sulla domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario

Data di pubblicazione: 14 Settembre 2020

In data 9 settembre 2020 il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Blaterale per l’Artigianato (FSBA) ha deliberato che i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che, a partire dal 30 giugno 2020, hanno già esaurito le 18 settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all’art. 4 del Regolamento FSBA approvato il 30 aprile 2019, previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati.

Il trattamento di assegno ordinario, viene precisato nella delibera n. 10 del 9 settembre, può essere erogato con decorrenza 30 giugno e fino al 12 luglio, giorno precedente all’avvio del periodo di integrazione salariare, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n° 104.
La richiesta di concessione del trattamento deve essere presentata entro il 30 ottobre 2020.

Fonte: http://www.fondofsba.it

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