In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile – l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
Così si è espressa la Corte di Cassazione Civile, nell’Ordinanza n. 3737 dell’8 febbraio 2023, in relazione all’incidente che ha coinvolto un individuo al volante della propria auto, vittima di una collisione con un cane randagio che ha causato danni al veicolo.